L’una tantum ha natura assistenziale e non sostituisce un redditoLa risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello di ENPAV
È esente da tassazione l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata da un ente di previdenza e assistenza ai suoi iscritti. L’indicazione in merito è stata fornita dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 395/2020 pubblicato ieri, ma è un via libera correlato a determinate condizioni. Il soggetto che ha presentato la domanda (l’Enpav, l’ente di previdenza e assistenza dei veterinari), a fronte dell’emergenza epidemiologica, ha deliberato l’erogazione di un’una tantum con tre importi differenziati agli iscritti che, a causa del coronavirus, sono stati ricoverati in ospedale, oppure sono finiti in terapia intensiva, o ancora, sono stati posti in quarantena o isolamento domiciliare (questa ipotesi è riservata ai liberi professionisti).
L’agenzia ricorda che, in base all’articolo 6, comma 2, del Dpr 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, costituiscono a loro volta redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o persi. Tuttavia, per quanto riguarda le erogazioni da parte di enti o casse di previdenza agli iscritti, le stesse sono imponibili se possono essere inquadrate in una delle categorie di redditi previsti dall’articolo 6 del Tuir (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi).
In questo caso, però, ci si trova di fronte a una erogazione assistenziale e non a un’indennità sostitutiva. E quindi, l’agenzia richiama la sua circolare 20/2011 secondo cui l’erogazione, da parte di un ente privato di previdenza e assistenza, a fronte di danni agli immobili causati da calamità naturali, non è riconducibile a una categoria di reddito in quanto concessa occasionalmente per finalità assistenziale.
Inoltre il regolamento dell’ente che ha presentato l’interpello prevede proprio, tra le provvidenze straordinarie erogabili, quelle in favore degli iscritti colpiti da infortunio o malattia che versino in precarie condizioni economiche. A fronte di queste valutazioni, le Entrate concludono per la non imponibilità delle somme erogate, in quanto il loro importo varia in relazione allo stato di bisogno dell’iscritto, non è correlato al reddito di quest’ultimo, e non ha funzione sostitutiva del reddito stesso. Inoltre lo stato di bisogno è verificabile sulla base degli attestati rilasciati dall’autorità medica competente ed è correlabile al contagio da Covid-19. Infine l’una tantum è una prestazione assistenziale che rientra tra quelle previste dal regolamento dell’ente.Allegati: