Gentili Colleghe e Colleghi,
come preannunciato nei giorni scorsi è stata pubblicato il modello per la richiesta di esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali 2021.
Il modello sarà compilabile esclusivamente on line nell’area riservata del sito Enpav, sezione “domande online-invio”.
Non saranno accettate domande inviate attraverso altro canale.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato inderogabilmente dal Decreto
interministeriale al 31 ottobre 2021.
Non si tratta di un “click day”, ma tutte le domande saranno esaminate e ove sussistano i requisiti, ammesse all’agevolazione.
L’esonero comprende solo i contributi previdenziali, escluso il contributo integrativo e quello di
maternità. L’importo oggetto di esonero riguarderà pertanto solo il contributo soggettivo minimo 2021, salvo che non venga riparametrato l’importo dell’esonero, con successivo Decreto Interministeriale, da adottarsi dopo la scadenza del 31 ottobre, una volta che sarà stato quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste. Infatti presso il Ministero del lavoro è stato istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 1.000 milioni di euro, messi a disposizione dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza, non rifinanziabile.
L’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, su richiesta di Adepp, ha chiarito che non potranno
chiedere l’esonero coloro che hanno conseguito nel 2019 un reddito pari a zero in quanto non risulta possibile quantificare il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020.
Si riassumono le principali caratteristiche di questa agevolazione finanziata dallo Stato:
A chi spetta
Il beneficio riguarda gli iscritti all’Enpav al 31.12.2020 e i titolari di pensione di invalidità Enpav che devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
• aver prodotto nell’anno 2019 e dichiarato sul Modello 1/2020 un reddito professionale non
superiore a 50.000 Euro
• aver subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore o uguale al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
• essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
• per i neoiscritti nell’anno 2020, non sono richiesti i requisiti reddituali e di calo del fatturato per poter accedere all’esonero
Sono esclusi:
– i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità
– i titolari di contratto di lavoro subordinato
– coloro che non hanno conseguito reddito professionale nel 2019
– gli iscritti dal 1° gennaio 2021
Il corretto invio della domanda on line entro il termine del 31 ottobre prossimo autorizza il richiedente a non effettuare il pagamento dei contributi minimi 2021, fintanto che non riceverà dall’Ente una apposita comunicazione in cui verrà indicato l’ammontare ricalcolato della contribuzione dovuta.