Anagrafe canina e microchip: cosa c’è da sapere

Il proprietario, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, ha l’obbligo di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe Canina.

Lo scopo della registrazione anagrafica è quello di combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali.

L’iscrizione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla nascita e/o entro quindici giorni dall’inizio del possesso del cane, e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

L’iscrizione consiste nella registrazione anagrafica completa (numero di microchip, sesso, razza, data di nascita, taglia e mantello) dell’animale da parte del legittimo proprietario, che ne diventa intestatario e responsabile a tutti gli effetti.

Microchip

Contestualmente alla registrazione nella Banca Dati, viene inserito in maniera indolore, un microchip elettronico (transponder) innocuo a norma ISO compatibile. Di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, viene applicato sotto la cute del cane nell’area collo – spalla sinistra con una speciale siringa monouso. Al suo interno contiene un codice numerico unico ed individuale di 15 cifre che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

A cura dell’ASL competente per territorio, all’atto dell’iscrizione, viene compilata e rilasciata una cedola identificativa al proprietario o detentore, che deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.

Le generalità del proprietario o detentore ed i dati segnaletici del cane iscritto (numero di microchip, sesso, razza, data di nascita, taglia e mantello), unitamente al codice assegnato vengono registrati a cura dei servizi veterinari della ASL competente nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina e quindi tali dati vengono riversati in automatico nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute. Sono esentati dall’obbligo di registrazione alla Banca Dati i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza.

Strutture di riferimento per l’inserimento del microchip

Il microchip viene inserito gratuitamente presso le strutture delle AASSLL o a pagamento presso il medico veterinario libero professionista accreditato dalla Regione, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, che sono tenuti al pagamento delle tariffe definite nel tariffario regionale in vigore (applicazione microchip e trasferimenti di proprietà). Qualora il microchip risulti indecifrabile, il proprietario è tenuto a farlo reinserire.

Gli obblighi di legge per il proprietario

  • Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro cinque giorni, la variazione di residenza o domicilio.
  • Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro cinque giorni dall’evento il trasferimento di proprietà del cane.
  • Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro tre giorni dall’evento lo smarrimento o il furto o il ritrovamento del cane.
  • Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro tre giorni dall’evento il decesso del cane.
  • Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all’atto di iscrizione in Banca Dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

I documenti necessari ai fini dell’iscrizione nella Banca Dati Regionale

  • Documento di identità del proprietario o detentore in corso di validità;
  • Codice fiscale.

Anche i dati relativi la provenienza dell’animale sono utili nella fase di registrazione;

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge

L’iscrizione all’Anagrafe Canina da parte del proprietario come la mancata comunicazione del trasferimento di proprietà, la variazione della residenza o domicilio, lo smarrimento o furto e il decesso, è obbligatoria ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 3 dell’11/04/2019 e l’inosservanza delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa.